Art. 6.
(Istanze concorrenti).

      1. Avuta notizia dell'avvenuto deposito di un'istanza di azione collettiva, ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare, presso il medesimo tribunale, un'istanza contenente tutti gli elementi di

 

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cui all'articolo 4, al fine di supportare la prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, vengono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto di cui all'articolo 4, comma 4.
      2. Entro novanta giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva,
chiunque vi abbia interesse può depositare una memoria integrativa, con particolare riferimento a possibili conflitti d'interesse che potrebbero essere ostativi alla scelta di uno o più promotori della classe.
      3. Il giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.